Art. 182 T.U. Riscossione Secondo e terzo incanto

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l’agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.