Art. 180 T.U. Riscossione Prezzo base e cauzione

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l’agente della riscossione richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia del competente ufficio.

3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata all’agente della riscossione ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.