Art. 116 T.U. Riscossione Solidarietà del sostituto di imposta

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.