Art. 114 T.U. Riscossione Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Quando il presupposto dell’imposta si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell’imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
2. La solidarietà di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.