Art. 126 T.U. Stupefacenti Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)

1. Durante il periodo di affidamento di cui all’ar. 94 e all’art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.
Nota all’art. 126:
- Il testo dell’art. 4-sexies del D.L. 144/1985 è il seguente:
“Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la libertà nei casi in cui è consentita, se l’imputato è persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo un’attività di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all’art. 1- bis, l’autorità giudiziaria vàluta, oltre alla circostanze indicate nel terzo comma dell’art. 277 del codice di procedura penale) (vedi ora l’art. 299 del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.), anche la possibilità che il programma terapeutico possa più utilmente proseguire con l’imputato in stato di libertà.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di libertà, sia stato interrotto dall’esecuzione dell’ordine o del mandato di cattura.

3. L’autorità giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la libertà provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’acooldipendente prosegua il programma di recupero”.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.