Art. 121 T.U. Stupefacenti Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

1. Comma abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 a seguito di referendum popolare.

2. L’autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell’ipotesi di cui al comma 2, ha l’obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Testo in vigore dal 6 giugno 1993

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.