Art. 122-bis T.U. Stupefacenti Verifiche e controlli

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’ efficacia dei programmi medesimi

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.