Art. 85 TUSG Divieto di percepire compensi o rimborsi
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.