Art. 86 TUSG Recupero delle somme da parte dello Stato

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.