Art. 81 TUSG Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.

4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Testo in vigore dal 17 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.