Art. 269 TUSG Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.