Art. 269-bis TUSG Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato n. 8 al presente testo unico.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.