Art. 268 TUSG Diritto di copia autentica

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Testo in vigore dal 19 agosto 2014

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.