Art. 220 TUSG Annullamento per insussistenza

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento ai sensi dell’articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
Nota all’art. 220:
- Si riporta il testo dell’art. 267, primo comma, del regio decreto n. 827/1924:
“Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.