Art. 99 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 97 T. U. 1926)

1. Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

2. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.

3. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Testo in vigore dal 7 aprile 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.