Art. 87 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 85 T. U. 1926)

1. È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.