Art. 106 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 104 T. U. 1926)

1. Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell’interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell’elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

2. Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.