Art. 30 T.U. Postale Concessioni postali - Inadempienza

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Il direttore provinciale delle poste, nell’ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l’esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.
Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.
La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.