Art. 176 T.U. Postale Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell’Amministrazione postale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell’anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.
Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell’interruzione.
29a

Testo in vigore dal 1° settembre 1999

Note di aggiornamento

Aggiornamento (29a)

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.