Art. 175 T.U. Postale Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale.(26)
Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.