Art. 172 T.U. Postale Calcolo degli interessi sui buoni postali
Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
1. Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all’atto del rimborso del capitale.
Non è corrisposto l’interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
29a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l’art. 7, comma 3) che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.