Art. 9 T.U. Piante Officinali Neutralità finanziaria
Testo unico delle piante officinali – D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo in vigore dal 8 luglio 2018
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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