Art. 8 T.U. Piante Officinali Sanzioni
Testo unico delle piante officinali – D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all’articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.