Art. 8 T.U. Piante Officinali Sanzioni

Testo unico delle piante officinali – D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all’articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.

Testo in vigore dal 8 luglio 2018

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.