Art. 7 T.U. Piante Officinali Marchi collettivi di qualità delle piante officinali

Testo unico delle piante officinali – D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75

1. Le regioni, anche d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l’applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle Good Agricultural and Collection Practice (GACP).

Testo in vigore dal 8 luglio 2018

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.