Art. 31 T.U. Maternità Adozioni e affidamenti

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

Testo in vigore dal 25 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.