Art. 29 T.U. Maternità Trattamento economico e normativo

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

1. Per il congedo di cui all’articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo 23.

2. Per il congedo di cui all’articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.