Art. 30 T.U. Maternità Trattamento previdenziale

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

1. Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.