Art. 30 T.U. Maternità Trattamento previdenziale
Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
1. Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
1. Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
Testo in vigore dal 13 agosto 2022
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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