Art. 61 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell’esclusivo interesse privato.
Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione.
Comma non più previsto dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.