Art. 59 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l’industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.
I Comuni hanno l’obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo art. 346, l’elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all’assistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti.
Nell’elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all’assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita.