Art. 60 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all’articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, inscritti nell’albo dei sanitari della provincia.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.