Art. 57 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell’albo dei sanitari della provincia.
Il decreto del prefetto contiene l’indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
L’assunzione dell’incarico è obbligatoria.
Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell’art. 256, le disposizioni prevedute nell’ultimo comma dell’articolo stesso.