Art. 57 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell’albo dei sanitari della provincia.
Il decreto del prefetto contiene l’indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
L’assunzione dell’incarico è obbligatoria.
Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell’art. 256, le disposizioni prevedute nell’ultimo comma dell’articolo stesso.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.