Art. 393 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l’agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell’Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell’Ente nel caso di soppressione.