Art. 393 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l’interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l’agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell’Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell’Ente nel caso di soppressione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.