Art. 392 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I benefici, indicati negli articoli 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi.
La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l’esecuzione di detti articoli.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.