Art. 394 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo, l’art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.
A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l’approvazione, il progetto relativo.
In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.