Art. 387 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all’uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento.(1)

Testo in vigore dal 1° aprile 1935

Note di aggiornamento

Aggiornamento (1)

Il Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 145 ha diposto (con l’art. 22, comma 1) che “Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie e quelle contenute nel presente regolamento, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni stabilite nelle disposizioni transitorie”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.