Art. 191 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel Regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.
Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.
Il contravventore a tali prescrizioni è punito con l’ammenda da lire cento a mille.