Art. 190 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:
a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli;
b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.
Il contravventore a tale divieto è punito con l’ammenda da lire cento a mille.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.