1. È vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere: a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli; b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto è punito con l’ammenda da lire cento a mille.
Testo in vigore dal 24 agosto 1934
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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