Art. 192 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Spetta all’utorità sanitaria centrale e all’autorità sanitaria provinciale di vigilare sull’organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti.
L’ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.