Art. 174 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.
Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell’art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.(62)

Testo in vigore dal 1° ottobre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (62)

Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l’art. 26, comma 5, lettera a)) che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.