Art. 165 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell’interno.(62)

Testo in vigore dal 1° ottobre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (62)

Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l’art. 26, comma 5, lettera a)) che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.