Art. 173 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cinque cento a duemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.