Art. 173 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cinque cento a duemila.
1. È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire cinque cento a duemila.
Testo in vigore dal 24 agosto 1934
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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