Art. 140 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata, dalle scuole appositamente istituite per impartire l’insegnamento delle arti medesime.
I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale.
La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto Reale promosso dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.