Art. 141 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Testo in vigore dal 15 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.