Art. 87 TUIR Detrazione d’imposta per oneri
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 14, comma 1, lettera u).
2. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 14, comma 1, lettera dd).