Art. 86 TUIR Aliquota dell’imposta

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 65 e 66, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento.

2. Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d’Italia, l’aliquota di cui al comma 1, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 126 e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 124 assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.