Art. 360 TUIR Decorrenza

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 60 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 319, 320 e 321 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 357, comma 1.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.