Art. 358 TUIR Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 58 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 351, comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all’articolo 351 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell’esercizio transitorio di cui all’articolo 354.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.