Art. 296 TUIR Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 160 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 290 non possono esercitare quella di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezioni III e IV, né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.

2. Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 291 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all’articolo 9. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 291.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.