Art. 291 TUIR Determinazione del reddito imponibile

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 156 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0090 per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0070 per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0040 per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata.

2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo.

3. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 non è ammessa alcuna deduzione.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.