Art. 221 TUIR Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 6 decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)

1. 1.I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all’Allegato H possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;
b) il lavoratore, alla data del 17 luglio 2023, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
3. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L’opzione per l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I, per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c) e che alla data del 17 luglio 2023 svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell’opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera f), i lavoratori che esercitano l’opzione di cui ai commi 1 e 5 detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239 della legge n. 213 del 2023.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.